lunedì 16 luglio 2012

Marchio “PRODOTTI DI QUALITA’ PUGLIA”

l marchio “Prodotti di Qualità Puglia” è un marchio di qualità collettivo comunitario con indicazione di origine. Il marchio garantisce la qualità e l’origine del prodotto.
 
La Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l’11/06/2012 all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno – UAMI la domanda di registrazione del marchio “Prodotti di Qualità Puglia”.
FINALITÀ
La Regione Puglia con il marchio “Prodotti di Qualità Puglia” intende:
  • valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato;
  • portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative e pubblicitarie, le caratteristiche qualitative dei prodotti e dei servizi contrassegnati dal marchio che partecipano al sistema di qualità alimentare riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi del reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005;
  • promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti.
Il marchio risponde alle prescrizioni di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) ed agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato.
Il marchio trasmette il messaggio principale d’indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d’indicazione d’origine del medesimo.
Il marchio assicura una tracciabilità completa dei prodotti.
CONCESSIONE D’USO
Il marchio “Prodotti di Qualità Puglia”  può essere concesso in uso a tutti i produttori dell’Unione Europea per i prodotti e servizi agricoli ed alimentari, che conformemente al diritto comunitario, godono di particolare tutela nell’Unione Europea e rispondono a determinati requisiti qualitativi.
La concessione dell’utilizzo del marchio “Prodotti di Qualità Puglia” è disciplinata da quanto previsto dal regolamento d’uso del Marchio approvato con DGR n. 1076 del 05/06/2012.
LOGO DEL MARCHIO
Gli elementi d’origine indicati nella parte in basso nel marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della zona d’origine.
SOGGETTO TITOLARE
Il marchio è di proprietà della Regione Puglia.
Le competenze della Regione Puglia sono esercitate dall’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.
PRODOTTI E SERVIZI
Rientrano tra i prodotti:
  1. i prodotti agricoli e alimentari regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall’Unione Europea (DOP e IGP);
  2. i prodotti agricoli e alimentari che partecipano ai sistemi di qualità alimentare ai sensi del Regolamento CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, per i quali sono definite schede tecniche di prodotto che prevedono criteri e norme rigorose e specifiche tali da garantire una qualità del prodotto significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle generali istituite dalla legislazione europea o nazionale e comprendenti le seguenti disposizioni:
    • il nome dei prodotti o servizi;
    • la descrizione dei prodotti;
    • i criteri di qualità previsti per le varie categorie di prodotti;
    • le disposizioni relative ai controlli;
    • le sanzioni;
    • le modalità di applicazione del marchio;
    • l’individuazione degli organismi di controllo indipendenti e, incaricati di eseguire i controlli.
Rientrano tra i servizi:
  1. i servizi di ristorazione per la somministrazione dei prodotti a marchio “Prodotti di Qualità Puglia”.
PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ

La qualità dei prodotti e servizi agricoli e alimentari contrassegnati dal marchio è garantita attraverso un programma di controllo della qualità.
Il programma di controllo per i prodotti regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall’Unione Europea è eseguito dall’organismo di controllo designato ed approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Il programma di controllo per i prodotti e servizi che partecipano ai sistemi di qualità alimentare ai sensi del Regolamento CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 è eseguito da organismi di controllo indipendenti, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti nell’Elenco Regionale degli O.d.C.
Il piano di controllo è attuato in osservanza delle schede tecniche di prodotto previste per le varie categorie di prodotti.
La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale svolge attività di vigilanza sull’OdC incaricato.
Il programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti realizzati nell'Unione Europea, indipendentemente dalla loro origine, a condizione che essi rispettino le condizioni e i criteri stabiliti.
Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati in altri Stati Membri.

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