I Farmer Market sono istituiti e autorizzati dai Comuni, che possono
promuovere l’iniziativa direttamente oppure possono concedere
l’autorizzazione su richiesta di imprenditori singoli o associati.
Tali mercati possono essere costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata.
Compito dei Comuni è quello di approvare, talvolta anche redigere, un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi.
Possono esercitare la vendita diretta nei Farmer Market gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, e/o loro dipendenti e famigliari, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio, che rispettano le seguenti condizioni:
Inoltre i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti. Infine devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice.
All’interno dei mercati agricoli è ammesso l’esercizio delle attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
I Comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti del mercato.
La Regione Emilia-Romagna, unitamente all’ANCI regionale e con i contributi tecnici proposti dalle Associazioni del mondo agricolo, ha redatto:
Tali mercati possono essere costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata.
Compito dei Comuni è quello di approvare, talvolta anche redigere, un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi.
Possono esercitare la vendita diretta nei Farmer Market gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, e/o loro dipendenti e famigliari, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio, che rispettano le seguenti condizioni:
- Ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale amministrativo della Regione o negli ambiti definiti dal Comune di dove è ubicato il mercato;
- Essere conformi alla normativa vigente in materia igienico sanitaria, in base alle nuove norme contenute nel Pacchetto Igiene, in vigore dal 1° gennaio 2006 ed essere soggetto ai relativi controlli da parte delle autorità competenti;
- Non abbiano riportato condanne in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività;
Inoltre i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti. Infine devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice.
All’interno dei mercati agricoli è ammesso l’esercizio delle attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
I Comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti del mercato.
La Regione Emilia-Romagna, unitamente all’ANCI regionale e con i contributi tecnici proposti dalle Associazioni del mondo agricolo, ha redatto:
- Una bozza di disciplinare di un Mercato degli Agricoltori;
- Una bozza per l’istituzione di un Mercato degli Agricoltori;
- Una bozza di convenzione con un soggetto gestore di un Mercato degli Agricoltori.
Nessun commento:
Posta un commento