lunedì 27 maggio 2013

I GAS e il Fisco

La legge finanziaria 2008 approvata nel dicembre del 2007 conteneva alcuni commi dedicati ai GAS (da 266 a 268), nei quali viene ufficialmente riconosciuta la figura del "gruppo di acquisto solidale". Vengono definite tali le associazioni non lucrative costituite per acquistare e distribuire beni agli aderenti, senza alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sosenibilità ambientale. Le attività svolte da questi soggetti nei confronti dei propri aderenti non vengono considerate commerciali né agli effetti dell'iva né agli effetti dell'imposizione diretta.
La normativa stabilisce anche che i gruppi informali che agiscono come "gruppi di persone/amici/parenti non costituite in associazione", gestite con il criterio della intestazione dei singoli acquisti ai codici fiscali delle diverse persone fisiche al solo fine di consumo personale, non sono da considerarsi "enti/soggetti associativi" (ai fini fiscali). Inoltre "La successiva distribuzione di beni (precedentemente acquistati dal Gas pagando regolarmente Iva ai fornitori, ove dovuta) ai soli aderenti al Gas, effettuata senza ricarico, non é considerata "attività commerciale" rilevante ai fini Iva/II.DD (se sono rispettate le condizioni di cui all'art. 4/Iva e 148/TUIR)".

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